From: Subject: SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE SENTENZA 31-05-2005, n. 11609 Svolgimento del processo Date: Tue, 8 Nov 2005 22:59:28 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://64.233.183.104/search?q=cache:HkuRV9YqzikJ:www.fedemo.it/DOC/sentenza_cassazione310505.pdf+2005+sentenze+sangue+infetto&hl=it X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 =EF=BB=BF SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE = SENTENZA 31-05-2005, n. 11609 Svolgimento del processo
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SUPREMA CORTE=20 DI CASSAZIONE
SEZIONE III=20 CIVILE
SENTENZA=20 31-05-2005, n. 11609 =
Svolgimento=20 del processo
Con = citazione=20 notificata il 12.5.1999, il MINISTERO DELLA SANITA' conveniva davanti = alla=20
Corte di = appello=20 di Roma XXXX, YYYYY, ZZZZ, KKKKKK esercente la potest=C3=A0 sul minore =
(omissis)=20 (minori); XXXX, YYYYY, ZZZZ.
Con il = suddetto=20 atto il Ministero proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di = Roma=20
emessa = inter=20 partes in data 7-7-98, pubblicata il 27-11-98, notificata il 14-4-1999 = che aveva=20 adottato
le = seguenti=20 statuizioni: a) dichiarato l'inammissibilit=C3=A0 dell'intervento svolto = con comparsa=20 del 28-10-
1997 da = CP e TP=20 con compensazione delle spese del giudizio nei confronti della parte=20 convenuta;
b) = accolto la=20 domanda formulata dagli originari attori e dagli intervenuti appellati e = dichiarato per le
causali = di cui in=20 motivazione la responsabilit=C3=A0 del convenuto Ministero in ordine ai = danni tutti=20 degli
attori = ed=20 intervenuti, subiti e subendi singolarmente da ciascuno di essi, = materiali,=20 morali, alla vita
di = relazione e=20 biologici, in aggiunta alle provvidenze di natura indennitaria di cui = alla L. n.=20 210/92,
come = modificata=20 dalla legge n. 238/1997, a causa delle infezioni da HIV, epatite B ed = epatite C,=20
conseguenti ad=20 emotrasfusioni da sangue infetto o da assunzione di emoderivati=20 infetti;
c) = dichiarato,=20 altres=C3=AC, che ciascuno dei succitati attori ed interventori aveva = diritto ad=20 ottenere
singolarmente il=20 risarcimento dei suddetti danni;
d) = condannato per=20 l'effetto il Ministero della Sanit=C3=A0 al risarcimento dei medesimi = danni di cui=20 sopra
nella = misura da=20 quantificarsi, per ciascuno, in separata sede;
e)dichiarato=20 inammissibile la domanda di provvisionale formulata da attori ed=20 intervenuti.
Si = costituivano=20 gli attori appellati che resistevano all'appello.
Si = costituivano=20 T.P. e C.P., che proponevano appello incidentale, ed assumevano = l'ammissibilit=C3=A0=20
dell'intervento=20 spiegato e chiedevano altres=C3=AC la condanna del Ministero della = Sanit=C3=A0 al=20 risarcimento
dei = danni per la=20 lesione del loro diritto alla riservatezza.
XXXX, = quale erede=20 di ZZZZZZZZ, interveniva e chiedeva il rigetto = dell'appello.
La = Corte di=20 appello di Roma, con sentenza depositata il 23.10.2000,dichiarava = inammissibile=20
l'intervento=20 volontario in sede di appello esplicato da XXXXXXX e rigettava l'appello = principale
svolto = dal=20 Ministero della Sanit=C3=A0 e per l'effetto confermava la sentenza = appellata di=20 condanna
generica del=20 Ministero della Sanit=C3=A0 a risarcire i danni da liquidarsi in = separata sede in=20 favore di
FFFFFFFFF, XXXX,=20 YYYYY, ZZZZ, gi=C3=A0 rappresentato da XXXX, YYYYY, ZZZZ.
La = corte=20 territoriale riformava la sentenza del Tribunale di Roma e rigettava la = domanda=20 di
risarcimento=20 danni avanzata da tutti gli altri soggetti diversi dai precedenti nei = confronti=20 del Mistero
della = Sanit=C3=A0;=20 rigettava l'appello incidentale proposto dai soggetti intervenuti in = appello e=20 quello
proposto da CT e=20 PT..

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Riteneva la Corte=20 di merito che non sussisteva l'inammissibilit=C3=A0 dell'appello = principale (con=20
conseguente=20 formazione del giudicato) nei confronti di XXXX, YYYYY, ZZZZ divenuti=20
maggiorenni prima=20 della notificazione dell'atto di appello effettuata - tuttavia - ai = soggetti=20 esercenti
la = patria potest=C3=A0=20 e non ad essi personalmente, poich=C3=A8 ci=C3=B2 deve avvenire solo se = vi sia stata=20
denuntiatio del=20 mutamento di stato da parte del procuratore costituito ovvero notifica = di ci=C3=B2=20 alla
controparte.=20 Secondo il giudice di appello nella fattispecie correttamente era stata = ritenuta=20
l'esistenza di un=20 litisconsorzio facoltativo, stante la connessione impropria tra le = cause, che=20
presentavano la=20 stessa questione ed erano ammissibili anche gli interventi spiegati in = primo=20 grado,
da = qualificarsi=20 come litisconsortili ovvero autonomi adesivi, senza necessit=C3=A0 di = consenso da=20 parte
del=20 Ministero.
Riteneva la corte=20 di merito che non sussistevano i presupposti per la sospensione ex art. = 295=20 c.p.c.
del = procedimento=20 in attesa della definizione di un giudizio penale, pendente in Trento; = che=20
l'intervento=20 spiegato solo in appello da FFFFFFFF era inammissibile; che l'eccezione = di=20
prescrizione era=20 infondata, poich=C3=A8 il giorno di decorrenza della stessa =C3=A8 = quello non della=20 trasfusione,
ma=20 dell'esteriorizzazione e conoscibilit=C3=A0 dell'infezione e che nella = fattispecie=20 gli attori ed
interventori=20 avevano avuto conoscenza di ci=C3=B2 solo a seguito delle certificazioni = delle=20 Commissioni
mediche = ospedaliere o equipollenti e poich=C3=A8, in ogni caso, la prescrizione = penale del=20 reato era
decennale.
Nel = merito=20 riteneva la corte di appello che sussistesse in astratto la = configurabilit=C3=A0 di=20 un danno
diverso = e=20 distinto dall'indennizzo accordato dalle leggi n. 210/1992 e n. 238/1997 = a=20 titolo di
solidariet=C3=A0=20 sociale ai soggetti affetti da HIV - HBV - HCV, in conseguenza di = emotrasfusioni=20 o di
assunzioni da=20 emoderivati.
Riteneva la corte=20 di inerito che il Ministero non potesse rispondere del danno n=C3=A8 a = norma=20 dell'art.
2049 = c.c., non=20 essendovi un rapporto di dipendenza o di committenza delle Usl n=C3=A8 a = norma=20 dell'art.
2050c.c., poich=C3=A8=20 detta pericolosit=C3=A0 poteva essere semmai ascritta agli importatori o = ai=20 distributori,
ma non = al=20 Ministero, che svolgeva compiti di sorveglianza, direttiva e di = autorizzazione=20 (l. n.
592/1967; n. 833/=20 1978, l. n. 531/1987), ma che il ministero dovesse rispondere dei danni = a norma=20
dell'art. 2043=20 c.c. proprio per inosservanza dei suddetti compiti di istituto, senza = procedere=20 ai
necessari=20 controlli, al ritiro del sangue = infetto ed a disporre il divieto di uso; che = nella=20 fattispecie il
nesso = eziologico=20 delle malattie da emotrasfusione o assunzione di emoderivati era provato = dalle=20
certificazioni=20 delle Commissioni Medico ospedaliere o degli Istituti = Universitari.
Riteneva tuttavia=20 la corte di merito che potesse affermarsi una responsabilit=C3=A0 del = ministero solo=20 per
quelle = infezioni=20 che erano sorte successivamente all'epoca in cui la scienza medica aveva = raggiunto
le = necessarie=20 conoscenze sulla certezza diagnostica delle infezioni HIV, HBV, HCV, = attraverso=20 il
controllo della=20 seriopositivit=C3=A0 e del contagio e degli opportuni rimedi = immunologie, atti a=20 prevenire
il = contagio e=20 cio=C3=A8, quanto all'epatite B, a decorrere dal 1978, quanto alla AIDS = a decorrere=20 dal 1985
e = quanto=20 all'epatite C a decorrere dal 1988; che non poteva addurre il Ministero = a=20 scriminante la
carenza = di=20 emoderivati trattati, in quanto ci=C3=B2 era conseguenza = dell'insufficiente azione=20 del Ministero
nell'attuazione=20 del cd. Piano Sangue e che in ogni = caso ci=C3=B2 non=20 legittimava il Ministero a permettere
la = circolazione=20 di emoderivati non trattati.
Pertanto la corte=20 territoriale riconosceva il diritto al risarcimento dei danni in favore = dei=20 soggetti di
cui al=20 dispositivo, per i quali era accertato che l'emotrasfusione o = l'assunzione degli=20 emoderivati era
successiva alle=20 date suddette, con riferimento alle infezioni da ciascuno riportate. = Riteneva=20 poi la
corte=20 territoriale che non ricorrevano gli estremi per la concessione di una=20 provvisionale; che
andava = rigettato=20 l'appello proposto dai soggetti, agenti con le sigle TP e CP, = poich=C3=A8=20 correttamente il
primo = giudice=20 aveva ritenuto inammissibile l'intervento, in quanto nell'atto di = proposizione=20

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dell'azione=20 giudiziaria nella sua forma di azione o di intervento devono essere = indicate le=20 generalit=C3=A0
complete dei=20 soggetti agenti o intervenuti, che consentano la verifica, attraverso il = contraddittorio
delle = parti,=20 della provenienza soggettiva delle pretese e che le norme invocate sulla = tutela=20 della
riservatezza non=20 comportavano che si potesse agire attraverso le suddette due = sigle.
Avverso = questa=20 sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Salute = (ricorso=20 n.
29916/01).
Resistono con=20 controricorso gli attori e gli interventori; coloro tra questi che si = erano=20 visti rigettare
la = domanda in=20 appello (XXXXXXX ed altri, ma non C.T.. e T.P., riportati in epigrafe) = hanno=20
proposto ricorso=20 incidentale (ricorso n. 3086/02).
Autonomo ricorso=20 per cassazione (ricorso n. 29407/01) hanno proposto gli attori e gli=20 interventori
che si = erano=20 visti rigettare la domanda in appello (YYYYYYYY ed altri, riportati in = epigrafe,=20 ma
non = C.T. e T.P.).=20 Resiste con controricorso il Ministero della Salute, che ha anche = proposto=20 ricorso
incidentale=20 (ricorso n. 238/02), al quale resistono con controricorso i ricorrenti=20 principali.
Hanno = presentato=20 memoria XXXXX, YYYYYY, ZZZZZZZZZ .
Motivi della=20 decisione
1.=20 Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335=20 c.p.c..
Va, = poi,=20 osservato che, nelle more, sono intervenute separate transazioni, = regolarmente=20 depositate a
norma = dell'art.=20 372 c.p.c., tra il Ministero della Salute e tutte le altre parti, ad = eccezione=20 di XXXXX,
YYYYYY, = ZZZZZZZZZ, ricorrenti principali nel ricorso r.g. n. 29407/01 e=20 controricorrenti,
ricorrenti=20 incidentali nel ricorso n. 3086/2002, nonch=C3=A8 ad eccezione di XXXXX, = YYYYYY,=20
ZZZZZZZZZ,=20 resistenti questi ultimi avverso i ricorsi proposti dal Ministero della = Salute.=20 Ne
consegue che=20 vanno dichiarati inammissibili, per sopraggiunta carenza di interesse,=20 conseguente
alla = cessazione=20 della materia del contendere per avvenuta transazione, tutti i ricorsi = proposti=20 dai vari
soggetti=20 danneggiati, ad eccezione di quelli dei suddetti XXXXX, YYYYYY, = ZZZZZZZZZ,=20
nonch=C3=A8 i ricorsi=20 proposti dal Ministero della salute, ad eccezione di quelli proposti = contro i=20 cinque
predetti, nonch=C3=A8=20 dei sunnominati XXXXX, YYYYYY, ZZZZZZZZZ.
Infatti, qualora=20 si verifichi in corso del giudizio di cassazione la cessazione della = materia del=20
contendere, essa=20 da luogo alla inammissibilit=C3=A0 del ricorso per sopravvenuto difetto = di interesse,=20 in
quanto=20 l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve = sussistere=20 non solo nel
momento = in cui =C3=A8=20 proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della = decisione,=20
poich=C3=A8 =C3=A8 in=20 relazione a tale decisione - ed in considerazione della domanda = originariamente=20
formulata - che=20 va valutato tale interesse (Cass. n. 13113/03).
1.2. = Pertanto=20 vanno esaminati i ricorsi principali ed incidentali proposti dai = predetti XXXXX,=20
YYYYYY, = ZZZZZZZZZ, nonch=C3=A8 i ricorsi principali ed incidentali proposti dal = Ministero=20 della
Salute = contro i=20 predetti cinque, nonch=C3=A8 i sunnominati XXXXX, YYYYYY, = ZZZZZZZZZ.
2. = Ritiene questa=20 Corte di dover esaminare anzitutto il ricorso principale e quello = incidentale,=20
proposti dal=20 Ministero della salute, contenendo gli stessi questioni pregiudiziali di = rito.
Con il = primo=20 motivo del ricorso principale il Ministero lamenta la violazione delle = norme=20 sulla
competenza=20 funzionale inderogabile, in relazione all'art. 25=20 c.p.c..

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Lamenta = il=20 ricorrente che i giudici di merito non abbiano rilevato d'ufficio la = violazione=20 del foro
erariale, poich=C3=A8=20 numerosi soggetti, intervenuti nel processo, avrebbero dovuto proporre = le=20 rispettive
azioni=20 risarcitorie davanti a tribunali diversi da quelli di Roma.
3.1. = Ritiene=20 questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada=20 rigettato.
Va=20 preliminarmente osservato che, a norma dell'art. 25, 2^ parte, c.p.c., = allorch=C3=A8=20 l'amministrazione
dello = Stato =C3=A8=20 convenuta, il foro erariale si determina con riguardo al giudice del = luogo in=20 cui =C3=A8 sorta
o deve = eseguirsi=20 l'obbligazione.
A norma = del primo=20 comma dell'art, 38 c.p.c, nella versione anteriore alla modifica = apportata=20 dall'art.
4 della = l. n.=20 353/1990 ed applicabile alla fattispecie ratione temporis, detta = incompetenza=20 era
rilevabile anche=20 d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Ne = consegue che=20 nella fattispecie non =C3=A8 di alcuna rilevanza, come sostenuto dai = resistenti, che=20 il
convenuto sia=20 unicamente il Ministero della Salute, o che unica =C3=A8 la condotta = ovvero che=20 identica sia
la = questione=20 trattata.
3.2. E' = ben vero,=20 infatti, che "pi=C3=B9 parti possono agire" - come nella specie - "o = essere convenute=20
nello = stesso=20 processo, quando tra le cause che si propongono, esiste connessione per=20 l'oggetto o per
il = titolo dal=20 quale dipendono, oppure quando la decisione dipende,totalmente o = parzialmente,=20 della
risoluzione di=20 identiche questioni" ( art. 103, primo comma, c.p.c.).
La = previsione,=20 che ne risulta, del litisconsorzio facoltativo - sia attivo, come nella = specie,=20 che
passivo = - non =C3=A8=20 accompagnata da contestuali modificazioni della competenza per=20 territorio.
Modificazioni=20 siffatte sono, bens=C3=AC, previste "aliunde" ( art. 33 c.p.c.). = Riguardano,=20 tuttavia, soltanto
l'ipotesi del=20 litisconsorzio facoltativo passivo. Ne risulta stabilito, infatti, che = "le cause=20 contro pi=C3=B9
persone, che a=20 norma degli artt. 18 e 19 c.p.c. dovrebbero essere proposte davanti a = giudici=20 diversi,
se sono = connesse=20 per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice = del=20 luogo di
residenza o=20 domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo". La=20 "connessione" da
luogo, = quindi,=20 sia al litisconsorzio facoltativo attivo che a quello passivo. Solo per = il=20 litisconsorzio
passivo,=20 tuttavia, pu=C3=B2 comportare le previste modificazioni della competenza = per=20 territorio e peraltro
esclusivamente=20 attinenti alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., e non a = quelle di=20 cui all'art.
25=20 c.p.c..
Il = litisconsorzio=20 facoltativo attivo, invece, non comporta in nessun caso modificazioni di =
competenza.
3.3. = Quanto al=20 "luogo in cui =C3=A8 sorta l'obbligazione", allorch=C3=A8 siverta in = ipotesi di=20 responsabilit=C3=A0
extracontrattuale,=20 data la struttura dell'illecito aquiliano, esso non pu=C3=B2 coincidere = con il luogo=20 in cui
si = =C3=A8 avuta la=20 condotta commissiva o omissiva, ma con il luogo in cui =C3=A8 si =C3=A8 = verificato lo=20 specifico
evento = dannoso=20 ingiusto.
Infatti = nella=20 fattispecie si versa (come pi=C3=B9 dettagliatamente si dir=C3=A0 in = seguito), in=20 un'ipotesi di
litisconsorzio=20 facoltativo, nell'ambito del quale ciascuno degli attori o intervenuti = ha agito=20 per la
tutela = della=20 propria situazione protetta, con la conseguente autonomia e = scindibilit=C3=A0 delle=20 singole
cause, = e non di=20 class action ben nota ad altri ordinamenti, per la tutela di interessi=20 collettivi (cfr. art.
3, l. = 30 luglio=20 1998 n. 281).

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3.4. Va = osservato=20 a questo punto che, ai fini della determinazione della competenza, = l'art. 5=20 c.p.c.,
anche = nella=20 formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 2 l. n. 353 = del=20 1990,
attribuisce=20 valenza determinante non gi=C3=A0 al "decisum" bens=C3=AC al "deductum" = o, meglio, al=20
"disputandum", e=20 perci=C3=B2 alla valutazione della domanda, con ogni suo accessorio, al = momento della=20
relativa=20 proposizione (Cass. 16/06/2000, n. 8243).
Inoltre, gi=C3=A0=20 prima dell'introduzione ad opera della l. n. 353 del 1990 della regola, = sancita=20 nel comma
3 del = novellato=20 art. 38 c.p.c., secondo cui le questioni sulla competenza per valore, = materia=20
eterritorio sono=20 decise in base a quello che risulta dagli atti, doveva ritenersi insito = nel=20 sistema
processuale il=20 principio per il quale il giudice, chiamato a risolvere una questione di = competenza,
non = pu=C3=B2=20 utilizzare prove costituende ma soltanto prove costituite, ossia entrate = in=20 causa "senza
un'apposita=20 istruzione", secondo la regola stabilita dall'art. 14 c.p.c. = limitatamente alla=20 competenza
per = valore nelle=20 cause relative a somme di danaro o a beni mobili, ma estensibile = all'intero=20 sistema.
In = mancanza di=20 prove precostituite, poich=C3=A8 ai fini della determinazione della = competenza per=20
materia = si deve=20 aver riguardo all'oggetto della domanda proposta dall'attore, restando=20 irrilevanti le
contrarie=20 contestazioni del convenuto, quando il primo lamenta la violazione di un = suo=20 diritto
allegando uno=20 specifico fatto relativo ad un determinato rapporto giuridico, senza che = il=20 secondo
eccepisca la=20 evidente strumentalit=C3=A0 dell'allegazione,il giudice competente = =C3=A8 quello indicato=20 dalla
legge = in=20 relazione a tale rapporto (Cass. 8/08/1996, n.7304; Cass. 5/12/1997, n.=20 12376).
3.5. = Nella=20 fattispecie va osservato che tutti i resistenti nel controricorso (pag. = 21,=20 previa
numerazione delle=20 pagine) assumono di essersi sottoposti a trasfusioni presso gli ospedali = di Roma=20
o di = aver assunto=20 emoderivati acquistati presso farmacie romane, con la conseguenza che il = contagio
infettivo si era=20 verificato in Roma. In ogni caso gli attori e gli interventori non hanno = addotto=20 con la
domanda = di aver=20 subito trasfusioni infette o assunzioni di emoderivati nel luogo di = propria=20 residenza
o in = luogo=20 diverso da quello, per cui sarebbe sussistito un foro erariale diverso = da quello=20 adito.
A = fronte di tale=20 assunto non vi erano elementi, n=C3=A8 ne indica il ricorrente = Ministero, per poter=20
sostenere che il=20 contagio si fosse verificato in altro luogo.
Ne = consegue il=20 rigetto del motivo.
4. Con = il secondo=20 motivo del ricorso principale e con il primo motivo del ricorso = incidentale, il=20
ricorrente=20 Ministero lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, in = relazione agli=20 artt. 103 e 101
c.p.c..
Assume = il=20 ricorrente che il giudice di merito avrebbe violato la disciplina = contenuta nel=20 codice
civile = sul=20 litisconsorzio facoltativo e la separazione delle cause, per le = variegate=20 posizioni
giuridiche, sia=20 in relazione al momento iniziale della controversia che agli atti di = intervento.=20
Secondo = il=20 ricorrente non vi era omogeneit=C3=A0 di posizioni giuridiche e, = poich=C3=A8 i diritti=20 vantati erano
scissi, = distinti=20 ed autonomi, non ricorrono i presupposti del litisconsorzio,stante la = spiccata=20
individuazione ed=20 autonomia delle cause.
5.1. = Ritiene=20 questa Corte che i suddetti due motivi, essendo identici, vadano = trattati=20 congiuntamente.
Essi = sono in=20 parte infondati ed in parte inammissibili e vanno = rigettati.
Infatti = l'art.=20 103 c.p.c. contempla non soltanto il litisconsorzio facoltativo = cosiddetto=20 proprio, cio=C3=A8
quando = fra pi=C3=B9=20 cause proposte esista connessione per l'oggetto e per il titolo, ma = anche quello=20
cosiddetto=20 improprio, cio=C3=A8 quando pi=C3=B9 cause presentino in comune, anche = solo in parte,=20 qualche
questione, la cui=20 soluzione sia necessaria per la decisione; in entrambe le ipotesi, le = parti,=20 come

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possono = promuovere il giudizio con unico atto di citazione, cos=C3=AC possono = validamente=20 appellare con
unico = atto di=20 gravame avverso la sentenza di primo grado (Cass. 16/12/1983,=20 n.7428).
Allorch=C3=A8 sussista=20 un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, per cui le parti possono agire = nello=20 stesso
processo a titolo=20 di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., allo stesso modo = ciascuna di=20 esse
pu=C3=B2 intervenire=20 volontariamente nel giudizio promosso da uno soltanto dei danneggiati, = ai sensi=20
dell'art. 105,=20 comma 1, c.p.c., allo scopo di far valere il proprio autonomo diritto al = relativo
risarcimento=20 (Cass. 21/07/2000, n. 9566).
5.2. = Nella=20 fattispecie, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, = sussiste=20 l'identit=C3=A0 della
questione della=20 risarcibilit=C3=A0 del danno da emotrasfusione, oltre la misura degli = indennizzi=20 previsti
dalla = legge n.=20 210/1992 e 238/1997, e di quella della sussistenza o meno al riguardo = della=20
responsabilit=C3=A0=20 aquiliana del Ministero della Salute, ragioni che hanno indotto il = giudice di=20 merito
alla = trattazione=20 unitaria delle cause.
5.3. E' = inammissibile, invece, la censura di mancata separazione delle cause = relative ai=20 singoli attori
o=20 interventori.
Infatti = il=20 provvedimento con cui il giudice di merito rigetta o accoglie la = richiesta di=20 separazione dei
giudizi = riuniti=20 non =C3=A8 censurabile in cassazione, neanche attraverso l'impugnazione = della=20 sentenza che
chiude = il=20 giudizio in cui il provvedimento sia stato adottato, poich=C3=A8 il = provvedimento in=20 tema di
separazione delle=20 cause =C3=A8 del tutto discrezionale ed ha natura ordinatoria e non=20 decisoria.
6. Con = il terzo=20 motivo del ricorso principale ed il secondo motivodel ricorso = incidentale, il=20
Ministero della=20 Salute lamenta la violazione dell'art. 105, comma 1 e 2 c.p.c., in = relazione=20 all'art.
360 n. = 3 e 4=20 c.p.c..
Il = ricorrente=20 lamenta che non siano stati dichiarati inammissibili gli interventi = spiegati nel=20 corso del
giudizio di primo=20 grado, poich=C3=A8 gli stessi non sono n=C3=A8 principali, n=C3=A8 = litisconsortili n=C3=A8 ad=20
adiuvandum.
7.1. = Ritiene=20 questa Corte che il motivo =C3=A8 infondato e che lo stesso vada=20 rigettato.
Ai fini = dell'intervento principale o dell'intervento consortile (o adesivo = autonomo),=20 che si hanno
quando=20 rispettivamente il terzo intervenga in causa per far valere un proprio = diritto=20 nei confronti di
tutte = le parti=20 originarie o soltanto di alcune di esse, anche sela norma dell'art. 105 = c.p.c.=20 esige che il
diritto = vantato=20 dall'interveniente non si limiti ad avere una meramente generica = comunanza di=20
riferimento al=20 bene materiale in relazione al quale si fanno valere le contrapposte = pretese=20 delle parti,
si deve = tuttavia=20 riconoscere che la diversa natura delle azioni esercitate = rispettivamente=20 dall'attore e,
in via=20 riconvenzionale, dal convenuto, e di quella esercitata = dall'interveniente, o la=20 diversit=C3=A0 dei
rapporti=20 giuridici con esse dedotti in giudizio non costituiscono elementi = decisivi per=20 escludere
l'ammissibilit=C3=A0=20 dell'intervento medesimo, essendo sufficiente a far ritenere ammissibile = l'intervento
la = circostanza=20 che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un = collegamento con=20
quella = di altre=20 parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, connessione o = collegamento=20 implicante
la = opportunit=C3=A0 di=20 un simultaneo processo (Cass. 20/04/1994, n. 3748, Cass. 19 luglio 1986 = n. 4648,=20
Cass. = 20 marzo=20 1982 n. 1819 e Cass. 28aprile 1979 n. 2489).
7.2. = Nella=20 fattispecie, sulla base di quanto sopra detto, va condivisa la decisione = del=20 giudice di
merito = che ha=20 ritenuto trattarsi nella specie di interventi litisconsortili (o adesivi = autonomi), tenuto
conto = che i=20 diversi soggetti intervenuti ben avrebbero potuto richiedere = autonomamente il=20

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risarcimento dei=20 danni nei confronti del Ministero ex art. 103 c.p.c., attesa la = dipendenza della=20
decisione dalla=20 risoluzione di identiche questioni.
N=C3=A8 = ai fini=20 dell'ammissibilit=C3=A0 dei detti interventi era necessaria = l'accettazione del=20 contraddittorio,
come = sostenuto=20 dal Ministero, atteso che la qualit=C3=A0 di parte legittimata ad causam = si acquista=20 per
effetto = dell'intervento e non gi=C3=A0 per il consenso di quella nei cui = confronti=20 l'intervento =C3=A8 spiegato.
8. Con = il quarto=20 motivo di ricorso principale e con il terzo dell'incidentale il = Ministero=20 lamenta la
violazione degli=20 artt. 2947 e segg. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., avendo = la=20 sentenza
impugnata=20 rigettato l'eccezione di prescrizione sulla base del rilievo che nella=20 fattispecie
sussisterebbe la=20 prescrizione decennale per esistenza di un procedimento penale, che ad = avviso=20 del
ricorrente non=20 sussisterebbe, e non avendo il giudice civile provveduto ad accertare=20 incidentalmente
la = sussistenza=20 del fatto- reato.
9.1. = Ritiene=20 questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti la sentenza = impugnata ha=20 rigettato
l'eccezione di=20 prescrizione sulla base di due autonome ragioni, di cui una =C3=A8 = quella censurata=20 dal
ricorrente.
L'altra = ragione=20 di rigetto dell'eccezione di prescrizione adottata dalla corte di merito = =C3=A8=20 costituita
dalla=20 considerazione giuridica che la prescrizione del diritto al risarcimento = del=20 danno ex art. 2947
c.c. = decorre dal=20 data in cui gli effetti dannosi si siano esteriorizzati e siano = conoscibili dal=20
danneggiato e=20 dalla considerazione fattuale che tale data nella fattispecie = coinciderebbe con=20 la data
di = rilascio delle=20 certificazioni delle Commissioni mediche ospedaliere ex legge n. = 210/1992,=20 poich=C3=A8
solo da = quella=20 data i vari soggetti infetti avevano conosciuto della = rapportabilit=C3=A0 eziologica=20 delle
loro = affezioni=20 alle emotrasfusioni (la notifica dell'atto di citazione =C3=A8 del=20 21.12.1993).
9.2. A = parte=20 quanto statuito da questa Corte in tema di dies a quo della decorrenza = della=20 prescrizione
in = merito al=20 danno da malattia a lungo latente o di cui sia sconosciuta la causa del = contagio=20
(Cass.21/02/2003,=20 n.2645), va preliminarmente osservato che questa seconda ratio decidendi = non =C3=A8=20
stata = oggetto di=20 impugnazione e ci=C3=B2 comporta l'inammissibilit=C3=A0 della censura = avverso l'altra=20 ragione
di=20 decisione.
Infatti = va=20 osservato che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione = impugnata=20 si fondi
su una = pluralit=C3=A0=20 di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a = sorreggerla=20 sul
piano = logico e=20 giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle = "rationes=20
decidendi" rende=20 inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure = relative alle=20 altre
ragioni = esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non=20 potrebbero comunque
condurre, stante=20 l'intervenuta definitivit=C3=A0 delle altre, all'annullamento della = decisione=20 stessa.
10. Con = il quinto=20 motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso = incidentale il=20
ricorrente=20 Ministero lamenta la violazione degli artt. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., in = relazione=20 alla
violazione del=20 d.p.r. n. 4 /1972, del D. LGS. 616/1977 e della legge n. 833/1978, con = specifico=20
riferimento alla=20 competenza istituzionale del Ministero della Sanit=C3=A0 (ora della = Salute) ed il suo=20
difetto = di=20 legittimazione passiva nel procedimento de quo.
Lamenta = il=20 ricorrente che, per effetto delle suddette normative, all'epoca il = Ministero=20 aveva soltanto
funzioni generali=20 di programmazione, indirizzo e coordinamento, risultando tutte le altre = funzioni=20
trasferite alle=20 regioni, alle Usl, ai presidi ospedalieri, ai quali andava addebitato di = non=20 aver
ottemperato alle=20 direttive impartite dal Ministero; che erratamente era stato ascritto al = Ministero un
comportamento=20 omissivo colposo, consistente nel mancato controllo e nel mancato ritiro = degli=20
emoderivati non=20 trattati al calore antivirucidico.

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Lamenta, infine,=20 il ricorrente il vizio motivazionale della sentenza impugnata, non = essendo stato=20
provato = che il=20 contagio fosse avvenuto a causa delle emotrasfusioni e non da contatto = con aghi=20 o
dispositivi=20 medici infetti.
11.1. = Ritiene=20 questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada=20 rigettato.
Anzitutto va=20 osservato che la sentenza impugnata ha ritenuto che la = responsabilit=C3=A0 aquiliana=20 del
Ministero=20 trovasse il suo fondamento in un comportamento omissivo e cio=C3=A8 = nell'inosservanza=20
colposa = dei suoi=20 doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione = in=20 materia di
produzione e=20 commercializzazione delsangue umano ed emoderivati, che prescinde del = tutto da=20
eventuali profili=20 ascrivibili ad altri enti nella loro attivit=C3=A0 di effettiva = distribuzione e=20
somministrazione=20 dei suddetti prodotti.
La = suddetta=20 motivazione =C3=A8 immune dalle censure mosse.
Infatti = la l. n.=20 592/1967, (art. 1) attribuisce al Ministero le direttive tecniche per=20 l'organizzazione, il
funzionamento cd.=20 il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione,=20 conservazione, e
distribuzione del=20 sangue umano per uso trasfusionale, = alla=20 preparazione dei suoi derivati e ne
esercita la=20 vigilanza, nonch=C3=A8 (art. 21) il compito di autorizzare = l'importazione e=20 l'esportazione di
sangue umano e dei suoi derivati per uso=20 terapeutico.
Il = d.p.r. n.=20 1256/1971 contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la = funzione=20 di
controllo e=20 vigilanza in materia (artt. 2, 3, 103, 112).
La = legge n.=20 519/1973 attribuisce all'Istituto superiore di sanit=C3=A0 compiti = attivi a tutela=20 della salute
pubblica.
La = legge=20 23.12.1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale = conserva al=20 Ministero
della = Sanit=C3=A0,=20 oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario = nazionale ed a=20
compiti = di=20 indirizzo e coordinamento delle attivit=C3=A0 amministrative regionali = delegate in=20 materia
sanitaria,=20 importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e = commercio dei=20 prodotti
farmaceutici e=20 degli emoderivati (art. 6 lett. b, c), mentre l'art. 4, n. 6, conferma = che la=20 raccolta, il
frazionamento e=20 la distribuzione del sangue umano = costituiscono=20 materia di interesse nazionale.
Il = d.l.n. 443 del=20 1987 stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla cd. = "farmacosorveglianza"=20 da
parte = del=20 Ministero della Sanit=C3=A0, che pu=C3=B2 stabilire le modalit=C3=A0 di = esecuzione del=20 monitoraggio sui
farmaci = a rischio=20 ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in = commercio.
Ne = consegue che,=20 anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n. 107, = contenente la=20
disciplina per le=20 attivit=C3=A0 trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve = ritenersi che=20 sussistesse
in = materia, sulla=20 base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e = vigilanza=20 in
materia = di=20 sangue umano da parte del Ministero = della=20 sanit=C3=A0.
11.2. = Quanto=20 all'assunto vizio motivazionale in merito alla provenienza delle = infezioni per i=20 singoli
soggetti, la=20 corte di merito ha ritenuto che per tutti questi il nesso eziologico = della=20 provenienza delle
infezioni da=20 emotrasfusione o da assunzione di emoderivati era provato dalle = certificazioni=20 rilasciate
dalla=20 Commissioni mediche ospedaliere, di cui all'art. 4 della l. n. 210/1992 = o da=20 Istituti universitari
o = Organismi=20 sanitari.
Trattasi di una=20 valutazione delle prove documentali addotte, che =C3=A8 immune da vizi = di motivazione=20
rilevabili in=20 questa sede 4 di sindacato di legittimit=C3=A0. =

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12. = Con il sesto=20 motivo del ricorso principale ed il quinto del ricorso incidentale, il=20 ricorrente
Ministero=20 lamenta la violazione dell'art. 2043 c.c. ed il difetto di motivazione, = in=20 relazione all'art.
360 n. = 3 e 5=20 c.p.c..
Assume = il=20 ricorrente che =C3=A8 stata affermata in maniera del tutto apodittica e = generica una=20
responsabilit=C3=A0 a=20 suo carico a norma dell'art. 204 3 c.c., in quanto aveva sempre posto in = essere=20 tutti i
controlli pi=C3=B9=20 opportuni sul sangue, all'epoca = conosciuti, per=20 evitare il rischio di trasmissioni di
agenti = infettivi; che solo a partire dal 1986 la scienza medica raggiunse una = relativa=20 certezza in
merito = al=20 controllo della sieropositivit=C3=A0 da HIV nei donatori di sangue; che il Ministero pose in
essere = adeguate=20 misure preventive, tendenti ad individuare la presenza del virus nel = sangue donato
ed a = trattare il=20 sangue negli emoderivati con = virucidici; che=20 l'attivit=C3=A0 di vigilanza veniva esercitata
regolarmente.
13.1.Ritiene=20 questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada=20 rigettato.
Sotto = il profilo=20 dell'assunta violazione dell'art. 2043 c.c., va osservato che, come = statuito da=20 Corte
Cost. = 22.6.2000=20 n. 226 e 18.4 1996 n. 118, la menomazione della salute derivante da = trattamenti=20
sanitari pu=C3=B2=20 determinare le seguenti situazioni: a) il diritto al risarcimento pieno = del=20 danno, secondo
la = previsione=20 dell'art. 2043 cod. civ., in caso di comportamenti colpevoli; b) il = diritto a un=20 equo
indennizzo,=20 discendente dall'art. 32 della Costituzione in collegamento con l'art. = 2, ove il=20 danno, non
derivante da=20 fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale; = e)il=20 diritto, ove
ne = sussistano i=20 presupposti a norma degli artt. 38 e 2 della Costituzione, a misure di = sostegno=20
assistenziale=20 disposte dal legislatore, nell'ambito dell'esercizio costituzionalmente=20 legittimo dei suoi
poteri = discrezionali.
In = quest'ultima=20 ipotesi si inquadra la disciplina apprestata dalla legge n. 210 del = 1992, che=20 opera su
un = piano diverso=20 da quello in cui si colloca quella civilistica in tema di risarcimento = del=20 danno,
compreso il=20 cosiddetto danno biologico.
13.2. = Per quanto=20 qui interessa, al fine di evidenziare la distanza che separa il = risarcimento del=20 danno
dall'indennit=C3=A0=20 prevista dalla legge predetta, basta rilevare che la responsabilit=C3=A0 = civile=20 presuppone un
rapporto tra=20 fatto illecito e danno risarcibile e configura quest'ultimo, quanto alla = sua=20 entit=C3=A0, in
relazione=20 allesingole fattispecie concrete, valutabili caso per caso dal giudice, = mentre=20 il diritto
all'indennit=C3=A0=20 sorge per il sol fatto del danno irreversibile derivante da infezione=20 post-trafusionale, in
una = misura=20 prefissata dalla legge. Ci=C3=B2 comporta che vada condiviso = l'orientamento=20 favorevole della
pi=C3=B9 avvertita=20 dottrina al concorso tra il diritto all'equo indennizzo di cui alla l. = n. 210=20 del 1992 ed il
diritto al=20 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., per cui nel caso in cui = ricorrano gli=20 estremi di una
responsabilit=C3=A0=20 civile per colpa la presenza della legge n. 210/1992, come modificata = dalla l.n.=20
238/1997, non ha=20 escluso in alcun modo che il privato possa chiedere e che il giudice = possa=20
procedere alla=20 ricerca della responsabilit=C3=A0 aquiliana (mentre non =C3=A8 oggetto = di questo ricorso=20 il
diverso problema=20 se si tratti di diritti alternativi, ovvero cumulabili ed - in caso = positivo- in=20 quali
termini).
13.3. = Ritiene=20 questa Corte che nella fattispecie nonsussiste la violazione dell'art. = 2043 c.c.=20
lamentata dal=20 ricorrente Ministero, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che = nella=20 specie
sussistesse un=20 comportamento omissivo colposo del Ministero, che, in violazione dei = doveri=20
istituzionali e=20 legislativamente previsti, nei termini suddetti, di direzione, = autorizzazione e=20
sorveglianza in=20 merito al sangue importato o prodotto = per=20 emotrasfusione o emoderivati, rendeva
possibile la=20 circolazione di sangue infetto e le trasfusioni oassunzioni di = emoderivati=20 infetti da parte
degli=20 appellati.

Page = 10
La = Corte di=20 inerito ha ritenuto altres=C3=AC che il danno alla salute, da cui erano = colpiti gli=20 appellati, era
eziologicamente=20 riconducibile a dette trasfusioni.
Va, = quindi,=20 esclusa la lamentata violazione dell'art. 2043 c.c., poich=C3=A8 = l'attivit=C3=A0 della=20 p.a., anche nel
campo = della pura=20 discrezionalit=C3=A0, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla = legge, ma anche=20 della
norma = primaria=20 del "neminem laedere", sicch=C3=A8, in considerazione dei principi di = legalit=C3=A0,=20
imparzialit=C3=A0 e=20 buona amministrazione dettati dall'art. 97 cost., la p.a. stessa =C3=A8 = tenuta a=20 subire le
conseguenze=20 stabilite dall'art. 2043 c.c., atteso chetali principi si pongono come = limiti=20 esterni alla
sua = attivit=C3=A0=20 discrezionale, ancorch=C3=A8 il sindacato di questa rimanga precluso al = giudice=20 ordinario
(Cass. = 03/03/2001, n. 3132; nel senso che il principio del neminem laedere = costituisca=20 limite esterno
alla=20 discrezionalit=C3=A0 amministrativa, gi=C3=A0 prima dell'entrata in = vigore della Carta=20 costituzionale, Cass.
S.U. = 19.6.1936,=20 in Giur. it. 1936, I, 1, 866, che attiene al caso analogo di infezione = da=20 trasfusione di
sangue infetto per=20 lue).
13.4. = Diverso=20 problema =C3=A8 quello attinente all'assunto difetto = motivazionale.
Anzitutto non=20 sussiste la lamentata apoditticit=C3=A0 della decisione (e cio=C3=A8 la = mancanza di=20 motivazione).
Infatti la corte=20 di merito ha ritenuto la responsabilit=C3=A0 del Ministero per tutti i = casi in cui=20 l'insorgenza
delle = patologie=20 acquisite dai vari soggetti per infezioni HBV, HIV ed HCV, fossedovuta a =
trasfusioni=20 effettuate rispettivamente in epoca successiva agli anni 1978, 1985 e = 1988, in=20 cui per
ciascuna di=20 dette patologie furono approntati i relativi testi diagnostici e quindi = poteva=20 accertarsi se
il = sangue immesso nel circuito delle = emotrasfusioni o della=20 produzione di emoderivati fosse infetto.
La = prova=20 dell'esistenza e dell'eziologia delle infezioni degli appellati e della = data=20 delle stesse viene
tratta = dalla=20 corte di merito, come sopra detto, dalle certificazioni delle = Commissioni=20 Medico-
ospedaliere di=20 cui all'art. 4 l. n. 210/1992, o di istituti sanitari o di organismi = sanitari.=20 Trattasi di
valutazione di=20 merito che sfugge al sindacato di legittimit=C3=A0 di questa Corte, = essendo immune=20 sia dal
vizio = di,=20 insufficienza che di contraddittoriet=C3=A0 di motivazione.
Nel = controllo in=20 sede di legittimit=C3=A0 della adeguatezza dellamotivazione del giudizio = di fatto=20
contenuto nella=20 sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica = della=20 indicazione da
parte = del=20 giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza = =C3=A8 invalida,=20 e dall'altro - il
non = ammissibile=20 controllo della bont=C3=A0 e giustizia della decisione possono essere = identificati=20 tenendo
presente che, in=20 linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni = della=20
decisione, la=20 sentenza =C3=A8 valida.
Tale = rilievo non=20 esclude la necessit=C3=A0 che dalla motivazione (alla luce del disposto = del n. 5=20 dell'art.
360 = c.p.c., nel=20 testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione = della=20 questione di
fatto, = dei=20 relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o = comunque=20 da esso
ricavabili.
Deve = rimanere=20 fermo, per=C3=B2, che la verifica compiuta al riguardo pu=C3=B2 = concernere la legittimit=C3=A0=20 della
base = del=20 convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento = in se=20 stesso,
come = tale=20 incensurabile. E' in questione, cio=C3=A8, non la giustizia o meno della = decisione,=20 ma la
presenza di=20 difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali = possono=20 ritenersi solo se
sussiste=20 un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo = in=20 cassazione (esigenza
a cui = la legge=20 allude con il riferimento al punto decisivo).
14. = Con il=20 settimo motivo del ricorso principale ed il sesto motivo del ricorso=20 incidentale, il
ricorrente=20 Ministero lamenta la violazione di legge e omessa, insufficiente e=20 contraddittoria

Page = 11
motivazione=20 circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360n. 3 e 5 c.p.c. = ed in via=20
subordinata=20 violazione dell'art. 2043 c.c..
Assume = il=20 ricorrente che la sentenza impugnata ad alcuni soggetti ha erroneamente=20 riconosciuto il
diritto al=20 risarcimento del danno, pur avendo gli stessi contratto le infezioni = HBV, HIV ed=20 HCV,
come=20 risulterebbe dalla documentazione in atti, in data anteriore rispetto = agli anni=20 (1978, 1985 e
1988) = nei quali=20 la corte territoriale colloca lo "spartiacque" tra responsabilit=C3=A0 e = non=20 responsabilit=C3=A0,
dopo = aver=20 affermato correttamente che solo per i contagi avvenuti successivamente = a tali=20 date,
rispettivamente=20 per ogni infezione, sussisteva la responsabilit=C3=A0 del = Ministero.
15.1. = Ritiene=20 questa Corte che il motivo sia inammissibile, per una duplice=20 ragione.
Anzitutto il=20 motivo, cos=C3=AC come proposto, si risolve in una censuradi = travisamento del fatto=20
processuale, per=20 non avere il giudice esattamente letto nella documentazione prodotta che = il=20
contagio era=20 avvenuto in data antecedente alle date suddette.
Infatti il=20 travisamento del fatto non pu=C3=B2 costituire motivo di ricorso per = cassazione,=20 poich=C3=A8,
risolvendosi in=20 un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte = come=20 sicura
base = del suo=20 ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo,=20 costituisce un
errore = denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. = (Cass.=20 30.1, 2003, n.
1512; = Cass.=20 27.1.2003, n. 1202; Cass. 27, 1.2003 n. 1143).
15.2. = In ogni=20 caso il motivo di ricorso, ove anche si volesse ritenere come = prospettante una=20
fattispecie di=20 vizio motivazionale dicui all'art. 360 n. 5 c.p.c., =C3=A8 inammissibile = per mancata=20
specificit=C3=A0=20 dello stesso, sotto il profilo del mancato rispetto del principio di=20 autosufficienza del
ricorso.
Infatti qualora,=20 con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente=20 motivazione
della = sentenza=20 impugnata per l'asserita mancata o errata valutazione di risultanze = processuali=20 (un
documento,=20 deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del et., = ecc.), =C3=A8=20 necessario,
al = fine di=20 consentire al giudice di legittimit=C3=A0 il controllo della = decisivit=C3=A0 della=20 risultanza erratamente
valutata (o=20 insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - ove occorra, = mediante=20 integrale
trascrizione=20 della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e = non=20 valutata o
insufficientemente=20 valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per=20 Cassazione,
il = controllo=20 deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle = deduzioni=20 contenute
nell'atto, alle=20 cui lacune non =C3=A8 possibile sopperire con indagini integrative = (Cass. 24.3.2003,=20 n.
3158; = Cass.=20 25.8.2003, n. 12444; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161).
Nella=20 fattispecie il motivo di ricorso prospetta genericamente l'errata = valutazione=20 della
documentazione=20 processuale in atti, - senza trascriverne il contenuto, n=C3=A8 = indicando chi e=20 quando
l'abbia=20 prodotta.
15. = Passando=20 all'esame del ricorso principale n. 29407/01 e del ricorso incidentale = n.=20 3086/02, di
contenuto=20 identico, entrambi proposti dai 5 danneggiati attori, che non hanno = transatto la=20 lite (vedasi
punto = 1), va=20 rilevato che detti ricorrenti con il primo motivo, sia del ricorso = incidentale=20 che di quello
principale hanno=20 lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c., = aisensi=20 dell'art. 360
n. 3=20 c.p.c..
Lamentano i=20 ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile = l'appello
notificato ai=20 rappresentanti legali di XXXXX, YYYYYY, ZZZZZZZZZ, mentre essendo essi=20

Page = 12
divenuti=20 maggiorenni prima dell'instaurazione del gravame, questo doveva essere=20 notificato a loro
personalmente.
16. Il = motivo =C3=A8=20 inammissibile, per carenza di legittimazione ed interesse, essendo lo = stesso=20 relativo a
soggetti, che=20 hanno transatto la lite.
17. = Con il=20 secondo motivo di ricorso (sia principale che incidentale) i ricorrenti=20 lamentano la
violazione e=20 falsa applicazione degli artt.112 e 115, c. 1, c.p.c., in tema di = corrispondenza=20 tra il
chiesto ed il=20 pronunciato, di ultrapetizione, di errata valutazione delle risultanze=20 istruttorie, nonch=C3=A8
il = vizio di=20 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Assumono i=20 ricorrenti che la corte di appello ha travalicato l'ambito della propria = potest=C3=A0=20 decisoria,
rigettando la=20 domanda di risarcimento sulla base della presunta notoriet=C3=A0 delle = conoscenze=20 medico-
scientifiche=20 che, anteriormente ad una certa epoca, non sarebbero state in grado di=20 individuare i
virus = patogeni=20 trasmessi attraverso gli emoderivati, n=C3=A8 di prevenirne la = diffusione; che ci=C3=B2=20 avrebbe
dovuto = essere=20 oggetto di eccezione e di prova da parte del Ministero; che, cos=C3=AC = operando, la=20 corte di
merito = ha=20 violato l'art. 112 c.p.c.; che =C3=A8 stato addossato erratamente ai = danneggiati-=20 ricorrenti l'onere
di = fornire=20 l'ardua prova della data in cui il virus =C3=A8 entrato in contatto con = l'organismo e=20 ci=C3=B2
nonostante che=20 si trattasse di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della = generica=20
potenzialit=C3=A0=20 lesiva della condotta illecita sulla base dell'apprezzamento di = probabilit=C3=A0; che=20 la
sentenza di=20 appello ha ampliato il thema decidendum ac disputandum.
18.Con = il terzo=20 motivo di ricorso (sia principale che incidentale) i ricorrenti = lamentano la=20 violazione
e = falsa=20 applicazione dell'art. 115, c. 2, c.p.c., relativamente ai principi = giuridici=20 della definizione di
notorio; la=20 violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., c. 1, = relativamente al=20 principio
dell'alligazione; la=20 violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., relativamente ai = principi=20 che
regolano il=20 contraddittorio e l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione = su un=20 punto
decisivo della=20 controversia.
Lamentano i=20 ricorrenti che la sentenza impugnata, fondandosi su un pretesa ed errato = concetto di
"fatto = notorio"=20 (in relazione al disposto dell'art. 115, c. 2 c.p.c.) di carattere = scientifico,=20 in merito
alla = data in cui=20 per ciascuna delle tre infezioni si erano acquisite le conoscenze = mediche dei=20
meccanismi di=20 trasmissione virale e dei rimedi immunologie per evitare il contagio ed=20 individuare i
soggetti=20 infetti, ha escluso la responsabilit=C3=A0 del Ministero per i fatti = antecedenti a=20 tali date; che fin
dagli = anni 70 vi=20 era una diffusa consapevolezza delle pericolosit=C3=A0 delle trasfusioni = di sangue per il
rischio di=20 trasmissioni virali; che tanto =C3=A8 stato affermato anche da = successiva sentenza=20 del tribunale
di = Roma, in caso=20 analogo, in cui si =C3=A8 affermato che gi=C3=A0 tra gli anni 1972-1974 = erano disponibili=20 i
primi = tests su=20 larga scala per individuare il virus dell'epatite B e che la frequente=20 coincidenza
epidemiologica=20 tra i tre virus (HIV, HBV e HCV) comportava che, se si fossero adottati = imezzi=20 di
contrasto gi=C3=A0=20 noti con riferimento al virus HBV, ci=C3=B2 avrebbe comportato = un'utilit=C3=A0 anche=20 contro i
virus = ancora=20 sconosciuti. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata abbia = fondato la=20 sua
decisione su una=20 circostanza ritenuta notoria, comparsa d'improvviso nella fase = decisoria, senza=20 che
sul = punto si=20 fosse svolto un contraddittorio, senza che fosse stata alligata da = alcuna delle=20 parti e che
essi = gi=C3=A0=20 disconobbero nella discussione orale.
19. = Con il=20 quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa=20 applicazione degli
artt. = 2043 e=20 2056 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonch=C3=A8 l'insufficiente e = contraddittoria=20 motivazione circa
un = punto=20 decisivo della controversia ( art. 360 n. 5 c.p.c.).
Lamentano i=20 ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la=20 responsabilit=C3=A0 del
Ministero fosse=20 da affermarsi solo a partire dal 1978 per l'epatite B, dal 1985 per = l'HIV e dal=20 1988

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per = l'epatite C,=20 mentre, poich=C3=A8 era accertato fin dagli inizi degli anni 1970 che il = sangue e gli
emoderivati=20 veicolassero infezioni, da questa data il Ministero doveva porre in = essere=20 attivit=C3=A0 di
prevenzione e di=20 informazione, con la conseguenza illogica della sentenza impugnata, = secondo cui=20
un'unica=20 condotta a volte =C3=A8 colposa ed altre volte no; che nella = responsabilit=C3=A0 aquiliana=20 sono
risarcibili=20 anche i danni non prevedibili; che, conseguentemente, poich=C3=A8 = gi=C3=A0 dagli inizi=20 degli anni 70
o = almeno dal=20 1978 il Ministero conosceva la pericolosit=C3=A0 del sangue=20 infetto ai fini = dell'epatite B, ci=C3=B2=20
comportava che=20 da quelle date erano risarcibili anche i soggetti infettati da HIV ed = HCV.20.1.=20
Ritiene questa=20 Corte che i suddetti tre motivi (n. 2-3-4) del ricorso principale = n.29407/01=20 (analoghi
ai tre = motivi=20 del ricorso incidentale n. 3086/02), essendo strettamente connessi, = vadano=20 esaminati
congiuntamente.
Il = punto di=20 partenza =C3=A8 la censura di cui al quarto motivo di ricorso e = cio=C3=A8 l'assunta=20 violazione degli
artt. = 2043 e=20 2056 c.c., impostata sotto il profilo che l'imprevedibilit=C3=A0 (per = mancata=20 conoscenza da
parte = della=20 scienza medica) dei virus HBV, HIV ed HCV, non escludeva la = responsabilit=C3=A0 del=20
Ministero, che,=20 a partire dagli inizi degli anni 70, o in ogni caso, dal 1978 aveva a=20 disposizione
elementi=20 scientifici di individuazione del virus dell'epatite B. Infatti la = soluzione=20 della questione
prospettata=20 presuppone che siano definiti i punti in tema di nesso causale e della = colpa=20 nelle ipotesi
di=20 responsabilit=C3=A0 aquiliana da comportamenti omissivi, all'esito dei = quali potr=C3=A0=20 individuarsi
l'estensione e=20 l'allocazione del principio secondo cui, in tema di responsabilit=C3=A0 = aquiliana,=20 sono
risarcibili=20 anche i danni non prevedibili, nonch=C3=A8 l'estensione del thema = decidendum, ai fini=20 dell'art.
112 = c.p.c., in=20 siffatto tipo di azione, ed - infine - la ripartizione del relativo = carico=20 probatorio, con i
conseguenziali=20 riflessi in tema di fatto notorio.
20.2.=20 L'insufficienza del tradizionale recepimento in sede civile = dell'elaborazione=20 penalistica in tema
di = nesso causale=20 =C3=A8 emersa con chiarezza nelle concezioni moderne della = responsabilit=C3=A0 civile, che=20
costruiscono la=20 struttura della responsabilit=C3=A0 aquiliana intorno al danno ingiusto, = anzich=C3=A8 al=20 fatto.
In = effetti,=20 mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il = cui=20 elemento
materiale =C3=A8=20 appunto costituito dacondotta, nesso causale, ed evento naturalistico - = o=20 giuridico), ai
fini = della=20 responsabilit=C3=A0 civile ci=C3=B2 che si imputa =C3=A8 il danno e non = il fatto in quanto=20 tale. E tuttavia un
"fatto" =C3=A8 pur=20 sempre necessario perch=C3=A8 la responsabilit=C3=A0 sorga, giacch=C3=A8 = l'imputazione del=20 danno
presuppone=20 l'esistenza di una delle fattispecie normative di cui agli artt. 2043 e = segg.=20 c.c., le quali
tutte = si=20 risolvono nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un = evento ad un=20 soggetto
chiamato a=20 risponderne.
Il = "danno"=20 rileva cos=C3=AC sotto due profili diversi: come evento lesivo e come = insieme di=20 conseguenze
risarcibili o=20 evento dannoso, retto il primo dalla causalit=C3=A0 materiale ed il = secondo da quella=20
giuridica.
Il = danno oggetto=20 dell'obbligazione risarcitoria aquiliana =C3=A8 quindi esclusivamente il = danno=20
conseguenza del=20 fatto lesivo (questo inteso come condotta, nesso causale ed evento = lesivo). Se=20
sussiste solo il=20 fatto lesivo, ma non vi =C3=A8 un danno-conseguenza, non vi = =C3=A8l'obbligazione=20 risarcitoria.
20.3. = Proprio in=20 conseguenza di ci=C3=B2 si =C3=A8 consolidata nella cultura giuridica = contemporanea=20 l'idea,
sviluppata=20 soprattutto in tema di nesso causale, che esistono due momenti diversi = del=20 giudizio
aquiliano: la=20 costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilit=C3=A0 (per la = quale la=20 problematica
causale, detta=20 causalit=C3=A0 materiale o di fatto, =C3=A8 analoga a quella penale, = artt. 40 e 41 c.p. ed=20 il danno
rileva = solo come=20 evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che = costituisce=20
l'oggetto=20 dell'obbligazione risarcitoria. A questo secondo momento va riferita la = regola=20 dell'art. 1223
c.c., = per il=20 quale il risarcimento deve comprendere le perdite che "siano conseguenza = immediata e
diretta"del=20 fatto lesivo (cosiddetta causalit=C3=A0 giuridica, per cui si =C3=A8 = dubitato che la norma=20 attenga al
nesso = causale, o=20 non piuttosto alla determinazione del quantum del risarcimento, = selezionando le=20
conseguenze=20 dannose risarcibili).
Ai = fini della=20 causalit=C3=A0 materiale nell'ambito della responsabilit=C3=A0 = aquiliana, come detto, la=20
giurisprudenza e=20 la dottrina prevalenti fanno applicazione dei principi penalistica di = cui agli=20 artt. 40
e 41=20 c.p..
Per=20 giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i = danni=20 conseguiti dal fatto
illecito, deve=20 intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalit=C3=A0 = materiale, in modo=20 da
comprendere nel=20 risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto = normale,
secondo il=20 principio della e. d.regolarit=C3=A0 causale (Cass.=20 3/12/2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n.
5962; = Cass.=20 20.2.1998, n. 1857; Cass. 6.3.1997, n. 2009; Cass. 10.11.1993, n. 11087; = Cass.=20
11.1.1989, n.=20 65; Cass. 18.7.1987, n. 6325).
20.4. = Pertanto=20 un evento dannoso =C3=A8 da considerare causato da un altro se, ferme = restando le=20 altre
condizioni/ il=20 primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della = condicio sine
qua = non): ma nel=20 contempo non =C3=A8 sufficiente tale relazione causale per determinare = una causalit=C3=A0=20
giuridicamente=20 rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali cos=C3=AC = determinate, dare=20 rilievo a
quelle = soltanto=20 che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del = tutte=20
inverosimili=20 (ed. teoria della causalit=C3=A0 adeguata o della regolarit=C3=A0 = causale, la quale in=20 realt=C3=A0, come =C3=A8
stato=20 esattamente osservato, oltre che una teoria causale, =C3=A8 anche una = teoria=20 dell'imputazione del
danno).
Detta = causalit=C3=A0=20 adeguata (nella sua tradizionale formulazione"positiva") comporta che la = rilevanza
giuridica della=20 "condicio sine qua non" =C3=A8 commisurata all'incremento, da essa = prodotto,=20
dell'obiettiva=20 possibilit=C3=A0 di un evento del tipo di quello effettivamente=20 verificatosi.
20.5. = La=20 prevedibilit=C3=A0 di cui si discorre, ai fini del nesso causale = materiale, =C3=A8 diversa=20 dalla
prevedibilit=C3=A0=20 delle conseguenze, ai fini del nesso di causalit=C3=A0 giuridica, di cui = all'art.=20 1225 c.c. ed
anche = dalla=20 prevedibilit=C3=A0 posta a base del giudizio di colpa.
La = prevedibilit=C3=A0=20 in questione prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo = medio, ossia=20
all'elemento=20 soggettivo dell'illecito. Riguarda, invece, le regole statistiche e=20 probabilistiche
necessarie per=20 stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto. A queste = condizioni=20 possono
essere = risarcitianche i danni indiretti o mediati, purch=C3=A8 siano un effetto = normale=20 secondo il principio
della = cd.=20 regolarit=C3=A0 causale. In questo senso va, quindi, condiviso il = principio secondo=20 cui, per
accertare se una=20 condotta umana sia o meno causa di un determinato evento, =C3=A8 = necessario stabilire=20
un = confronto tra=20 le conseguenze che, secondo un giudizio di probabilit=C3=A0 ex ante, = essa era idonea=20 a
provocare e le=20 conseguenze in realt=C3=A0 verificatesi, le quali, ove non prevedibili = ed evitabili,=20
escludono il=20 rapporto eziologico tra il comportamento umano e l'evento, sicch=C3=A8, = per la=20
riconducibilit=C3=A0=20 dell'evento ad un determinato comportamento, non =C3=A8 sufficiente che = tra=20 l'antecedente
ed il = dato=20 conseguenziale sussista un rapporto di sequenza, occorrendo invece che = tale=20 rapporto
integri gli=20 estremi di una sequenza possibile, secondo un calcolo di regolarit=C3=A0 = statistica,=20 per cui
l'evento appaia=20 come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cfr. Cass. = 20/12/1986,=20 n.
7801; = Cass.=20 26/03/2004,n. 607.1; Cass. 10/05/2000, n. 5962; Cass. 09/05/2000, n.=20 5913).
21.1. = Quanto=20 sopra detto in tema del requisito della prevedibilit=C3=A0, per = cos=C3=AC dire statistica=20 o materiale-
naturalistica,=20 necessita di opportuni adattamenti in tema di responsabilit=C3=A0 = aquiliana da=20 condotta
omissiva=20 colposa. Nell'imputazione per omissione colposa il giudizio causale = assume come=20 termine
iniziale la=20 condotta in quanto colposa e non la mera omissione materiale: rilievo = che si=20 traduce
spesso = nell'affermazione dell'esigenza, per l'imputazione della = responsabilit=C3=A0, che il=20 danno sia una
concretizzazione=20 del rischio, che la norma di condotta violata tendeva a = prevenire.
E' = questa=20 l'ipotesi per la quale si parla anche di mancanza di nesso causale di=20 antigiuridicit=C3=A0 e che
effettivamente=20 non sembra estranea ad una corretta impostazione del problema=20 causale.
Vi = =C3=A8, quindi, un=20 intreccio tra causalit=C3=A0 e colpa nell'ipotesi dicondotta omissiva = (propria o=20 impropria)
colposa. La=20 causalit=C3=A0 nell'omissione non pu=C3=B2 essere di ordine strettamente = materiale, poich=C3=A8=20 ex
nihilo = nihil=20 fit. Essa =C3=A8 tuttavia accertabile attraverso un giudizio ipotetico: = l'azione=20 ipotizzata e
colposamente=20 omessa avrebbe impedito l'evento.
Ne = risulta,=20 quindi, rafforzata l'esigenza di un'indagine sul nesso tra l'evento = lesivo e la=20 norma
comportamentale=20 o giuridica che avrebbe imposto al convenuto-danneggiante di attivarsi = per=20
evitarlo, bench=C3=A8=20 anche in tal caso rimanga la distinzione tra accertamento della = colpevolezza e=20
quello = della=20 causalit=C3=A0. 21.2. Cos=C3=AC impostata la questione relativamente al = nesso causale=20 nell'ambito
della=20 responsabilit=C3=A0 aquiliana da condotta omissiva, va osservato che = l'esatto=20 principio secondo cui,
non = avendo=20 l'art. 2056c.c. richiamato l'art. 1225 c.c., quest'ultimo non si applica = in tema=20 di
responsabilit=C3=A0=20 extracontrattuale, nella quale quindi, sono risarcibili sia i danni = prevedibili=20 che quelli
imprevedibili,=20 attiene al nesso di causalit=C3=A0 giuridica di cui all'art. 1223 c.c. = (tra fatto=20 illecito e
danno) = e non a=20 quello di causalit=C3=A0 materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (tra = condotta e=20 danno). E'
stato = infatti=20 affermato (sia pure con riguardo alla responsabilit=C3=A0 contrattuale) = che la=20 prevedibilit=C3=A0 del
danno = richiesta=20 dall'art. 1225 c.c. riguarda il danno considerato (non tanto nella sua=20 intrinseca
realt=C3=A0), quanto=20 nel suo concreto ammontare, s=C3=AC che, ad integrare l'esistenza di = tale requisito,=20 non =C3=A8
sufficiente il=20 riferimento ad una astratta prevedibilit=C3=A0 del danno stesso, dovendo = ritenersi,=20 per
converso, che il=20 concreto ammontare del risarcimento non pu=C3=B2 eccedere l'entit=C3=A0 = prevedibile nel=20
momento in cui =C3=A8=20 sorta l'obbligazione inadempiuta (Cass. 17/03/2000, n.3102; Cass. 28 = maggio=20
1983, = n. 3694;=20 Cass. 26 maggio 1989, n. 2555; Cass. 19 luglio 1982, n. = 4236).
21.3. = Da quanto=20 sopra detto consegue che, finch=C3=A8 non erano conosciuti dalla scienza = medica=20
mondiale, i=20 virus della HIV, HBC ed HCV e quindi i tests di identificazione degli = stessi,=20 proprio
perch=C3=A8 l'evento=20 infettivo da detti virus era gi=C3=A0 astrattamente inverisimile, = poich=C3=A8 addirittura=20 anche
astrattamente=20 sconosciuto, manca il nesso causale tra la condotta omissiva del = Ministero e=20 l'evento
lesivo, in=20 quanto all'interno delle serie causali non pu=C3=B2 darsi rilievo che a = quelle=20 soltanto che, nel
momento in cui=20 siproduce l'omissione causante e non successivamente, non appaiono del = tutte=20
inverosimili,=20 tenuto conto della norma comportamentale o giuridica, che imponeva = l'attivit=C3=A0=20 omessa.
22.1. = Inoltre=20 nella fattispecie la non conoscenza oggettiva dei virus in questione e=20 l'impossibilit=C3=A0 di
accertarne=20 l'esistenza, se non da una certa data, rilevano anche sotto il profilo = esclusivo=20 della
colpevolezza.
Premesso che=20 nella fattispecie l'azione proposta nei confronti del Ministero =C3=A8 = quella di cui=20 all'art.
2043 e = pertanto=20 che pu=C3=B2 sussistere la responsabilit=C3=A0 del Ministero se il suo = comportamento sia=20
almeno = colposo,=20 va osservato che la responsabilit=C3=A0 del convenuto =C3=A8 stata = riconosciuta sulla base=20
delle = violazione=20 degli obblighi di vigilanza, controllo, e direzione, che facevano capo = al=20 Ministero.
Per = quanto=20 sembri trattarsi di colpa specifica, in quanto trattasi violazione di = regole=20 espresse, che
assegnavano tali=20 obblighi al Ministero, tuttavia, poich=C3=A8 =C3=A8 evidente che il = legislatore non=20 potesse
conoscere prima=20 ancora della Comunit=C3=A0 scientifica mondiale l'esistenza dei virus in = questione,=20
allorch=C3=A8 si va a=20 determinare il contenuto concreto della condotta genericamente dovuta, = ma=20 omessa,
ci=C3=B2 va=20 necessariamente correlato alla prevedibilit=C3=A0 dell'evento che il = Ministero=20 avrebbe dovuto
evitare.
22.2. = Pur=20 aderendosi ad una concezione oggettiva (o sociale) della colpa, e quindi = di un=20
apprezzamento in=20 abstracto, il modello di comportamento richiesto non pu=C3=B2 non = definirsi che con=20
riferimento alle=20 condizioni concrete nelle quali la condotta dannosa =C3=A8 tenuta, = ci=C3=B2 segnatamente=20
allorch=C3=A8 il=20 danno sia stato causato da un comportamento omissivo di un generico = obbligo=20
comportamentale.
In = questo caso,=20 stante l'atipicit=C3=A0 della condotta dovuta, la responsabilit=C3=A0 da = omissione sorge,=20 secondo
l'ordinario=20 criterio della colpa, ogni volta che il danno poteva essere prevenuto ed = evitato, con
giudizio ex ante=20 fondato sulla prevedibilit=C3=A0 dello stesso.
In = queste=20 ipotesi la prevedibilit=C3=A0 ed evitabilit=C3=A0 del danno = costituiscono requisiti=20 essenziali nel
contesto dei=20 criteri per l'imputazione a titolo di colpa e per giudicare la natura = colposa=20 della
condotta.
Da qui = la=20 necessit=C3=A0 che il fatto sia prevedibile, perch=C3=A8 ci=C3=B2 che = =C3=A8 imprevedibile =C3=A8 anche,=20 per
definizione, non=20 prevenibile (cfr.Cass. 02/12/1996, n. 10723; Cass. 19/08/2003, n. 12124;=20
Cass.31/05/2003,=20 n.8828).
22.3. = Premesso=20 questo, appare del tutto corretta la decisione impugnata laddove, per = stabilire=20 la
prevedibilit=C3=A0=20 del fatto, fa riferimento alla conoscenza del virus e del metodo per=20 rilevarne
l'esistenza.
Nella = specie,=20 quindi, correttamente la corte di merito ha escluso chepotesse = sussistere una=20
responsabilit=C3=A0=20 imputabile al Ministero per condotte tenute anteriormente alla = prevedibilit=C3=A0 dei=20 virus
ed = alla=20 possibilit=C3=A0 materiale di rilevarne l'esistenza.
22.4. = N=C3=A8 pu=C3=B2=20 ritenersi, come sostengono i ricorrenti che, poich=C3=A8 successivamente = =C3=A8 stato=20 accertato
che = spesso i=20 portatori-donatori del virus HBC erano anche portatori degli altri due = tipi di=20 virus,
quanto = meno=20 dall'anno 1978 (data di conoscenza del virus dell'epatite B e del test = per=20 rilevarlo nei
donatori,=20 secondo la sentenza impugnata), il Ministero doveva ritenersi = responsabile anche=20 per i
danni = da=20 infezione degli altri due virus.
Infatti le tre=20 infezioni costituiscono tre differenti eventi lesivi, per cui, stante la = struttura della
responsabilit=C3=A0=20 civile di cui all'art. 2043 c.c., la responsabilit=C3=A0 del convenuto = Ministero=20 vaaccertata,
sia=20 relativamente al nesso causale che alla colpevolezza, con riferimento ad = ognuno=20 dei tre virus, e
quindi = alla=20 prevedibilit=C3=A0 degli stessi, con la conseguenza che, essendo stati = conosciuti i=20 virus HIV e
HCV = solo=20 successivamente - rispettivamente anni 1985 e 1988 -, da dette date = successive =C3=A8=20
configurabile la=20 responsabilit=C3=A0 del Ministero per gli stessi.
22.5. = Ove,=20 invece, si seguisse la tesi sostenuta dai ricorrenti si giungerebbe ad=20 un'ipotesi di
responsabilit=C3=A0=20 sconosciuta all'ordinamento ed ancora pi=C3=B9 rigorosa di quella cd. = "da rischio=20 dello
sviluppo" in=20 tema di responsabilit=C3=A0 del produttore (pur dovendosi escludere che = la=20 fattispecie sia ivi
inquadrabile,=20 sia perch=C3=A8 il Ministero non =C3=A8 un imprenditore della filiera = della produzione e=20
commercializzazione=20 del prodotto "sangue", sia = perch=C3=A8, come ha=20 osservato attenta dottrina, il
sangue per trasfusioni =C3=A8 fornito = gratuitamente dal=20 Ministero - vedasi anche l. 4.5.1990, n. 107).
Infatti, in tema=20 di responsabilit=C3=A0 derivante da prodotti difettosi l'art. 7 lett. e) = della=20 direttiva
85/374/Cee pone=20 a carico del produttore che voglia esimersi dal cd. "rischio dello = sviluppo",=20 l'onere
di = dimostrare=20 che - nel momento della messa in circolazione del prodotto - il livello = pi=C3=B9 alto=20 delle
conoscenze della=20 scienza e della tecnica non consentiva di scoprire l'esistenza del = difetto del=20
prodotto.=20 Occorre poi che le conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti fossero = accessibili al
momento della=20 messa in commercio del prodotto (Corte Giustizia Comunit=C3=A0 Europee, = 29/05/1997,=20
n. 300 = ; Comm.=20 Ce c. Regno Unito Gran Bretagna e altri). L'art. 6 lett. e) del DPR = 24/05/1988=20 n.
224, = di=20 attuazione della suddetta direttiva ha escluso la responsabilit=C3=A0 = del produttore=20 se lo stato
delleconoscenze=20 scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in=20 circolazione il
prodotto, non=20 permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso. Nella = fattispecie=20 la tesi
sostenuta dai=20 ricorrenti verrebbe, invece, a porre a carico del Ministero, che pure = =C3=A8 chiamato=20 in
giudizio=20 esclusivamente a norma dell'art. 2043 c.c., al di fuori da ogni ipotesi = di=20 presunzione di
colpa = o di=20 responsabilit=C3=A0, la responsabilit=C3=A0 per un evento lesivo = sconosciuto a tutti e,=20 quindi, come
tale = non=20 evitabile.
Se = cos=C3=AC si=20 operasse, attraverso l'individuazione della colpa e dell'ingiustizia = come insite=20 nella tenuta
di = comportamenti=20 omissivi, si radicherebbe la responsabilit=C3=A0 in via preponderante = sul presupposto=20
della=20 riconducibilit=C3=A0 causale del danno al comportamento del soggetto = agente: ma ci=C3=B2=20 costituisce
una=20 riallocazione del dannosecondo un paradigma estraneo al sistema della=20 responsabilit=C3=A0 civile
(salve = le=20 specifiche ipotesi di responsabilit=C3=A0 oggettiva).
Ne = consegue che=20 il quarto motivo di ricorso va rigettato.
23.1. = Cos=C3=AC=20 risolta la questione del nesso causale e della colpa nell'ambito della=20 fattispecie, ne
consegue,=20 anzitutto, che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 112 = c.p.c., per=20 essersi posto il
giudice la=20 questione attinente alla date in cui furono conosciuti rispettivamente i = virus=20 HIV, HBV ed
HCV ed = i sistemi=20 di prevenzione.
Infatti, una=20 volta ritenuto che solo con detta conoscenza e quindi, a seguito delle=20 rispettive predette
date, = ciascuno=20 evento lesivo diveniva prevedibile (e quindi prevenibile) e che detta=20 prevedibilit=C3=A0
costituiva=20 elemento integrante della struttura dell'illecito civile sia in = relazione al=20 nesso causale che
allacolpevolezza=20 nella proposta azione ex art. 2043 c.c., rientrava nel thema decidendum=20
l'accertamento=20 di dette date e quindi dell'esistenza del nesso causale e della=20 colpevolezza.
23.2. = Quanto=20 all'onere della prova in merito all'epoca di conoscenza da parte della = comunit=C3=A0=20
scientifica=20 internazionale dei detti virus e dei metodi di individuazione e, quindi = alle=20 date,
successivamente=20 alle quali, dette specifiche infezioni da trasfusioni erano prevedibili = e=20 prevenibili,
proprio perch=C3=A8=20 esse rifluiscono sulla prova del nesso causale e della colpa, esso = =C3=A8 a carico=20 degli
attori = danneggiati e non del convenuto Ministero, come assumono i=20 ricorrenti.
Infatti in=20 materia di responsabilit=C3=A0 da fatto illecito la dimostrazione = dell'attivit=C3=A0=20 lesiva dell'altrui
diritto e del=20 nessodi causalit=C3=A0 fra la condotta colposa ed il danno incombe al = danneggiato,=20 con la
conseguenza che=20 la ambiguit=C3=A0 od incertezza degli elementi di fatto che sorreggono = la pretesa non=20
possono=20 risolversi in danno della parte che non =C3=A8 tenuta all'onere della = prova (Cass.=20 11/01/1982, n.
103; = Cass.=20 19/05/2001, n. 6865; Cass. 30/05/2001, n. 7387).
23.3. = Posto=20 quindi a carico degli attori il suddetto onere della prova, va anzitutto = osservato che non
=C3=A8 = viziata la=20 motivazione dell'impugnata sentenza, che ha fatto riferimento alle = epoche in=20 materia di
conoscenza e di=20 predisposizione di metodiche di individuazione dei virus HIV, HBC ed = HCV, e non=20
all'epoca in cui=20 genericamente si era accertato che le trasfusioni di sangue o l'assunzione di
emoderivati=20 potevano veicolare infezioni virali.
Infatti, come=20 sopra detto e come pi=C3=B9 specificamente si dir=C3=A0 in relazione al = successivo quinto=20 motivo
di = ricorso degli=20 attori in temadi condanna generica, poich=C3=A8 occorre, ai fini del = nesso causale e=20 della
colpa, = che=20 questi siano individuati in relazione ad uno specifico evento lesivo e = non in=20 relazione ad
una = generica=20 pericolosit=C3=A0 delle trasfusioni, come possibile veicolo di infezioni = (sotto=20 questo profilo
sarebbe=20 sufficiente rilevare che gi=C3=A0 il d.m. 3/6/1935, in G.U. 9.6.1935, = all'art. 5=20 statuiva l'obbligo di
accertare con=20 reazioni sierologiche che il donatore non fosse portatore di malattie=20 trasmissibili, tra
cui la = lue), va=20 osservato che non sussiste il vizio di motivazione dell'impugnata = sentenza che=20 ha
accertato le=20 predette date di conoscenza degli specifici virus e di scoperta dei = tests di=20
individuazione.
23.4. = Quanto=20 alla censura di vizio motivazionale dell'impugnata sentenza per non aver = tenuto=20 conto
della = "prova=20 puntuale offerta dai ricorrenti, circa l'esposizione a rischi di = infezioni da=20 emoderivati in
epoca = successiva=20 ai primi anni 70" va osservato che essa =C3=A8 inammissibile per una = duplice=20 ragione.
Anzitutto detta=20 censura =C3=A8 priva del requisito della specificit=C3=A0, sotto il = profilo=20 dell'autosufficienza del
ricorso, nei=20 termini gi=C3=A0 indicati al punto 15.2., limitandosi la doglianza a = richiamare la=20
documentazione=20 in atti, senza trascriverne il contenuto.
23.5. = Inoltre la=20 censura, prospettata con generico riferimento all'esposizione a rischi = da=20 infezioni per
emotrasfusione o=20 assunzioni di emoderivati, non =C3=A8 conferente nei confronti della = motivazione=20 della
sentenza=20 (esatta, come sopra detto), secondo cui occorreva far riferimento non ad = un=20 generico
rischio, ma ad=20 un individuata conoscenza dei virus e dei tests = diagnostici.
24.1. = Infondata=20 =C3=A8 anche la censura secondo cui erratamente il giudice di appello = avrebbe fatto=20
ricorso al fatto=20 notorio in merito agli anni (rispettivamente 1978, 1985 e 1988) di =
conoscenzascientifica=20 dei virus (HBV, HIV ed HCV) e dei tests diagnostici.
Va, = anzitutto,=20 osservato che il giudice di merito (pag. 40 della sentenza impugnata) ha = ritenuto di
accertare dette=20 date non solo sulla base del notorio, ma anche delle risultanze delle = stesse=20
certificazioni=20 mediche in atti e delle indicazioni del Ministero appellante, non = contestate=20
specificamente=20 da controparte.
Quanto = alle cd.=20 "indicazioni" del Ministero convenuto, una volta ritenuto che l'onere = della=20 prova
gravava sugli=20 attori in merito a dette date, esse non costituiscono altro che punto = pacifico=20
dell'eziologia e=20 della prevedibilit=C3=A8 delle infezioni a decorrere almeno dalle = predette date,=20 esentando
quindi = gli=20 attori dall'onere di dover fornire la prova quanto meno da tali=20 decorrenze.
Quanto = alla=20 censura che dette "indicazioni" del Ministero in ogni caso erano state=20 contestate, la
censura si=20 risolve in un travisamentodel fatto processuale, avendo il giudice di = merito=20 ritenuto
insussistente=20 una contestazione, che invece, vi sarebbe stata, con la conseguenza che = la=20 censura in
questa = sede di=20 legittimit=C3=A0 =C3=A8 inammissibile, dovendo la stessa essere fatta = valere con il=20 rimedio
revocatorio di=20 cui all'art. 395, n. 4 c.p.c..
24.2. = Infondata=20 =C3=A8 anche la censura di errata applicazione dell'istituto del=20 notorio.
Il = fatto=20 notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del = contraddittorio e=20 dando luogo a
prove = non=20 fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e = controllati, deve=20 essere inteso in
senso = rigoroso,=20 cio=C3=A8 come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire = indubitabile ed=20
incontestabile,=20 e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del = singolo=20 giudice.
Conseguentemente, per=20 aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto = che si=20
imponga=20 all'osservazione ed alla percezione della collettivit=C3=A0, di modo che = questa possa=20 compiere
per = suo conto la=20 valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicch=C3=A8 al giudice = non resti che=20
constatarne gli=20 effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne = derivano; in
secondo luogo,=20 occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se = limitatamente=20 al
luogo = ove esso =C3=A8=20 invocato, o perch=C3=A8 appartiene alla cultura media della = collettivit=C3=A0, ivi=20 stanziata, o
perch=C3=A8 le sue=20 ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettivit=C3=A0 ne = faccia=20 esperienza
comune = anche in=20 vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno = dei=20
componenti della=20 collettivit=C3=A0 stessa a conoscerlo (Cass. 09/07/1999, n. 7181; Cass. = 11.1.1995, n.=20
267).
24.3. = Secondo un=20 pi=C3=B9 estensivo orientamento, al giudice =C3=A8 data la = possibilit=C3=A0 di far capo anche=20 alla
comune = cultura=20 di una specifica e, se del caso, particolarmente qualificata cerchia = sociale -=20 definita
come = insieme di=20 persone aventi tra loro una comunanza di interessi - cos=C3=AC da far = assurgere=20 all'alveo
del = notorio=20 anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che = rappresenta il=20 naturale
parametro della=20 nozione in oggetto (Cass. 19/04/2001, n. 5809).
Per = quanto si=20 sostenga correttamente che non pu=C3=B2 esservi fatto notorio in = relazione a=20 specifiche
nozioni o=20 giudizi tecnici, per i quali sia necessaria un'adeguata conoscenza = tecnica, ci=C3=B2=20 che va posto
in = rilievo =C3=A8 che=20 il fatto tecnico, sia pure a livelli semplicizzati, pu=C3=B2 diventare = notorio=20 allorch=C3=A8 la
collettivit=C3=A0 sia=20 periodicamente sensibilizzata sul punto dalla stampa e dagli altri mezzi = di=20
comunicazione di=20 massa o da altre forme pubblicitarie (ad esempio: il fumo di sigarette = provoca=20 il
cancro = e=20 malattievascolari)(cfr. Cass. 28/08/1995, n.9057). Stabilire, poi, se un = certo=20 fatto, con i
requisiti=20 suddetti, sia divenuto patrimonio della conoscenza diffusa della = collettivit=C3=A0=20 integra un
accertamento di=20 fatto non censurabile in sede di Cassazione, se non per vizio di = motivazione.=20 Nella
fattispecie il=20 fatto notorio addotto dalla sentenza impugnata non attiene, se non=20 superficialmente e
quindi = in modo=20 del tutto idoneo a rientrare nel patrimonio delle conoscenze comuni = della=20
collettivit=C3=A0, ad=20 un fatto tecnico (possibile causa delle infezioni in questione da = trasfusioni o=20 da
assunzione di=20 derivati con sangue infetto). Esso attiene soprattutto ad un fatto = storico:=20 epoca di
individuazione=20 dei tre tipi di virus e dei tests diagnostici. Tenuto conto dell'ampia e = capillare
diffusione di=20 tali tematiche da parte dei mezzi di comunicazione di massa - anche ai = fini di=20
prevenzione=20 segnatamente, ma non solo, negli anni diriferimento, non =C3=A8 viziata = la=20 valutazione, data
dal = giudice di=20 merito, di notoriet=C3=A0 di tali fatti.
25. = Con il=20 quinto motivo del ricorso principale n. 29407 del 2001 e del ricorso = incidentale=20 n. 3086
del = 2002, i=20 ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 278=20 c.p.c..
Lamentano i=20 ricorrenti che la sentenza impugnata ha disatteso i principi in tema di = sentenza=20 di
condanna=20 generica, come era stata richiesta, in quanto essa non si =C3=A8 = limitata=20 all'accertamento della
mera = esistenza=20 del diritto al risarcimento, e quindi dell'esistenza di un fatto = illecito solo=20
potenzialmente=20 dannoso, ma =C3=A8 passata all'esame specifico delle posizioni dei = singoli attori ed=20
interventori,=20 giungendo ad un esame di merito, incompatibile con i limiti sopra=20 descritti.
26.1. = Il motivo=20 =C3=A8 infondato e va rigettato.
In = linea di=20 principio va ribadito che la condanna generica al risarcimento del = danno, avendo=20 come
contenuto una=20 mera "declaratoria iuris" postula, quale presupposto necessario e = sufficiente a=20
legittimarla,=20 l'accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un = giudizio di=20 probabilit=C3=A0,
potenzialmente=20 produttivo di conseguenze dannose, restando impregiudicato = l'accertamento,=20
riservato al=20 giudice della liquidazione, dell'esistenza e dell'indentit=C3=A0 del = danno, nonch=C3=A8=20 del nesso di
causalit=C3=A0 tra=20 questo ed il fatto illecito. Ricorrendo il detto presupposto, la = condanna=20 generica pu=C3=B2
essere = negata=20 solo quando risulti in concreto provato che ogni danno astrattamente = possibile =C3=A8=20
mancato o che=20 non pu=C3=B2 configurarsi un rapporto di causalit=C3=A0 tra il fatto = illecito e i dedotti=20 effetti
dannosi (Cass.=20 21/05/1997, n. 4511; Cass. 07/05/1994, n. 4467; Cass. 25/03/1997, n.=20 2603).
La = censura,=20 pertanto, sarebbe esatta se la Corte nel caso di specie avesse accertato = una=20 condotta
illecita=20 positiva del Ministero responsabile.
26.2. = Ma cos=C3=AC=20 non =C3=A8, poich=C3=A8 la sentenza impugnata ha accertato = l'illiceit=C3=A0 di una condotta=20 omissiva
del=20 Ministero.
Come = sopra si =C3=A8=20 gi=C3=A0 accennato, l'omissione si pone come antecedente causale del = danno solo=20 perch=C3=A8
una = valutazione=20 giuridica la rende tale. Infatti in tali casi l'indagine sulla = responsabilit=C3=A0=20 muove
dall'evento=20 dannoso, il quale avrebbe potuto essere modificato o evitato, se = l'azione,=20 dovuta e
predisposta per=20 impedirlo, fosse stata posta in essere e cio=C3=A8, per quanto ci = occupa,=20 dall'accertamento
che il = contagio=20 fosse "conseguito" effettivamente all'omissione dei comportamenti dovuti = dal=20
Ministero=20 relativamente alle emotrasfusioni o ad assunzioni di = emoderivati.
Ci=C3=B2 ha portato=20 attenta dottrina a ritenere che al cospetto di un'omissione avremo = soltanto la=20 causalit=C3=A0
giuridica tra il=20 fatto omissivo ed il danno.
Pur = senza=20 giungere ovviamente a tale estremo, si deve tuttavia osservare che - = tenuto=20 conto di
quanto = sopra=20 detto e segnatamente al punto 21.1. - correttamente la sentenza = impugnata ha=20 dovuto
accertare la=20 causalit=C3=A0 esistente tra la condotta omissiva ed il contagio, e per = far ci=C3=B2 ha=20 dovuto
incrociare=20 l'accertamento medico-legale (basato sulle certificazioni in atti) = relativo al=20 prodursi del
contagio=20 dall'assunzione di emoderivati o da emotrasfusione con l'ambito=20 eziologico-temporale
assegnato=20 all'omissione contraria alla norma accertata a carico del Ministero, per = concludere che
l'omesso=20 controllo della p.a. fosse causa materiale-giuridica dell'evento = dannoso, e=20 quindi, nei
confronti dei=20 soggetti per i quali ci=C3=B2 era stato accertato, di tutti i danni = sopportati, con=20 esclusione
degli = altri=20 attori, per i quali ci=C3=B2 non risultava egualmente = accertato.
26.3. = Al giudice=20 del quantum residua il compito di accertare la sussistenza di tali = danni, ma non=20
certo = di=20 rinnovare il giudizio di causalit=C3=A0 tra l'evento dannoso ed il fatto = illecito=20 omissivo.
Ci=C3=B2 comporta che=20 non =C3=A8 possibile negare nel giudizio sul quantum che sussista un = rapporto di=20
causalit=C3=A0 tra=20 l'omissione ed eventi dannosi dedotti, poich=C3=A8 a monte del giudizio = sul quantum=20 vi =C3=A8 una
sentenza che=20 dichiara l'an di una responsabilit=C3=A0 da fatto illecito omissivo, la = quale ha=20 dovuto
accertare la=20 causalit=C3=A0 fra l'evento dannoso e l'omissione, non limitata ad una = valutazione=20
naturalistica,=20 ma estesa anche ad una valutazione giuridica della condotta omessa, = dovuta=20 proprio
per = impedire=20 quello specifico evento (cfr. art. 40, c. 2, c.p.p.).
27. In = definitiva vanno rigettati i ricorsi nelle parti relative alla = controversia tra=20 il Ministero della
Salute = e XXXXX,=20 YYYYYY, ZZZZZZZZZ.
I = ricorsi=20 relativi alla controversia tra il Ministero e le altre parti vanno = dichiarati=20 inammissibili, per
sopravvenuta=20 carenza di interesse.
Esistono giusti=20 motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di=20 cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i=20 ricorsi.
Rigetta i=20 ricorsi nelle parti relative alla controversia tra il Ministero della = Salute e=20 XXXX,
YYYYY, ZZZZ=20 nonch=C3=A8 gli eredi di XXXX, YYYYY, ZZZZ.
Dichiara=20 inammissibili i ricorsi relativi alla controversia tra il Ministero e le = altre=20 parti, per
sopravvenuta=20 carenza di interesse.
Compensa tra=20 tutte le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Cos=C3=AC deciso in=20 Roma, il 5 maggio 2005.
Depositato in=20 Cancelleria il 31 maggio 2005.