LE MODALITA’ ATTUATIVE PER LA PENSIONE AI TALASSEMICI ED AI DREPANOTICI


La Direzione Generale per le Tematiche Familiari e Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso una circolare che fornisce le linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 39 che prevede la corresponsione di una indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi che hanno raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, avendo raggiunto almeno i trentacinque anni di età.


Il beneficio nasce come prestazione a sostegno del reddito da attribuire alla generalità dei lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti). È consentito il cumulo del beneficio sia con la retribuzione lavorativa, sia con qualsiasi prestazione pensionistica. L’indennità è a carico dello Stato ed erogata dall’INPS anche qualora i requisiti contributivi siano stati accreditati presso altri Enti previdenziali. Sarà corrisposta con cadenza mensile per tredici mensilità.


La domanda deve essere emessa nella provincia del territorio di residenza e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:


Con circolari operative l’INPS indicherà alle sedi territoriali competenti procedure atte a definire le modalità di riscontro successive all’accertamento.


dalla rivista “Ex” (2005)